IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 ottobre 2011; VISTO l'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede la trasmissione dello schema di decreto concernente la sperimentazione alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario; VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cui osservazioni sono state recepite o saranno attuate, o approfondite, nel corso della sperimentazione; SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, delle riforme per il federalismo, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la semplificazione normativa; DECRETA Art. 1 (Oggetto della sperimentazione) 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2012 e' avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticita' per le conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia. 2. La sperimentazione riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilita' finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio. Il principio contabile generale della competenza finanziaria e' definito nell'allegato n. 1, fermi restando i principi contabili specifici nell'ambito sanitario recati dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011. 3. Sono oggetto di sperimentazione anche le modalita' di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti in sperimentazione di cui al comma 3, limitatamente agli articoli 3, 4, 5 e 16, comma 3 e 25 comma 3.