IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  VISTO il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118
del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme  per
il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni  e  per  la
coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
modalita' della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1,  del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  VISTA  l'intesa  sancita   in   Conferenza   unificata   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 27 ottobre 2011; 
  VISTO l'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118
del  2011  che  prevede  la  trasmissione  dello  schema  di  decreto
concernente la sperimentazione alle Camere, ai fini dell'acquisizione
del  parere  della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del
federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario; 
  VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale istituita dall'articolo 3 della  legge  5  maggio
2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per
le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica, le cui osservazioni sono state  recepite
o saranno attuate, o approfondite, nel corso della sperimentazione; 
  SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle riforme per il federalismo, per  i
rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale,  per  la
semplificazione normativa; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
                   (Oggetto della sperimentazione) 
 
  1. A decorrere dal 1^ gennaio 2012 e' avviata  la  sperimentazione,
della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i  sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo  del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118,  volta  a  verificarne  la
rispondenza alle esigenze conoscitive della  finanza  pubblica  e  ad
individuarne eventuali criticita' per le conseguenti modifiche intese
a realizzare una piu' efficace disciplina della materia. 
  2. La sperimentazione  riguarda,  in  particolare,  l'adozione  del
bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di  cassa,
la classificazione del bilancio finanziario per missioni e  programmi
di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23  giugno  2011
n. 118 e la tenuta della contabilita' finanziaria sulla base  di  una
definizione del principio della  competenza  finanziaria  secondo  la
quale le obbligazioni attive e  passive  giuridicamente  perfezionate
sono  registrate  nelle   scritture   contabili   con   l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di  previsione
annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio. Il principio
contabile  generale  della   competenza   finanziaria   e'   definito
nell'allegato n. 1, fermi restando  i  principi  contabili  specifici
nell'ambito sanitario recati dal Titolo II del decreto legislativo n.
118 del 2011. 
  3. Sono oggetto di sperimentazione anche le modalita' di attuazione
della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  da  parte  degli  enti
coinvolti nella  gestione  della  spesa  finanziata  con  le  risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  19,
comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  enti  in
sperimentazione di cui al comma 3, limitatamente agli articoli 3,  4,
5 e 16, comma 3 e 25 comma 3.